Il “Preavviso” o Annotazione di Accertamento

L´ Annotazione di Accertamento (noto comunemente come “Preavviso” o Avviso di infrazione)  è un Atto Amministrativo di natura particolare.
È in genere un foglietto colorato che l´Agente Accertatore rilascia sul parabrezza del veicolo quando l´infrazione è rilevata in assenza del conducente.
Non costituisce un Processo Verbale in quanto non ne possiede alcuni requisiti essenziali come l´identificazione dell´agente accertatore (che si limita a firmare indicando una matricola ed una sigla) e soprattutto mancano le generalità del conducente.
Non è possibile quindi impugnare il “Preavviso” elevato dagli Agenti di Polizia Locale o dagli Ausiliari del Traffico perché rappresenta solo una Annotazione di accertamento (art.13 Legge n.689 del 1981) o, al più, un Avviso di Avvio di Procedimento (previsto dall´art. 7 Legge n. 241 del 1990, ma non dal Codice della Strada, norma speciale in materia); non obbligatorio (appunto non previsto dal C.d.S.), informa il trasgressore che su quel veicolo è iniziato un procedimento sanzionatorio-amministrativo perchè è stato infranto un determinato articolo del Codice della Strada; per cui l´utente, venutone a conoscenza “informalmente”, ha 2 possibilità di scelta:
1. riconosce il proprio errore e paga entro 5 gg. la Sanzione Amministrativa indicata sullo stesso in via breve (e senza le maggiorazioni dovute per le spese di notifica e procedimento) ed in tal caso il procedimento amministrativo si chiude in modo definitivo (se non prevista una decurtazione dei punti sulla patente di guida – vedi paragrafo successivo);
2. In questa prima fase del procedimento, non può essere presentato alcun tipo di ricorso; se presentato, non verrà data risposta o esito. È necessario aspettare che l´atto sia notificato sotto forma di Verbale di Accertamento per Infrazione al Codice della Strada, per poterlo impugnare innanzi al Prefetto (art.203 c.d.s.) o al Giudice di Pace (art.204-bis c.d.s.) [vedi: Ricorsi]. Non essendo stato “identificato un trasgressore”, solo il proprietario del veicolo, o il responsabile della circolazione (a vario titolo) indicato sulla carta di circolazione potrà presentare ricorso dopo la notifica del Verbale.

Il “Preavviso” e la decurtazione dei punti sulla patente

Nel caso la violazione comporti la decurtazione dei punti sulla patente di guida, il proprietario (o comunque il trasgressore), oltre al pagamento dell’Annotazione, deve consegnare al Comando di P.M. una “dichiarazione di responsabilità”(scarica allegato) con la quale indica la persona che ha effettivamente commesso la violazione e nei cui confronti si dovrà effettuare la decurtazione dei punti. Qualora tale dichiarazione non venga presentata, o venga presentata incompleta, nonostante la sanzione sia stata pagata, verrà ugualmente notificato il Verbale con la prescrizione relativa a detta Dichiarazione, con addebito delle spese postali.

L´annullamento dei “Preavvisi”

L´eventuale annullabilità degli Avvisi di Accertamento è un problema estremamente delicato.
La Pubblica Amministrazione si avvale dell´uso dei Preavvisi (Annotazioni di accertamento) allo scopo di snellire le procedure e valutare se giungere o meno alla redazione di un vero e proprio Verbale che, una volta compilato e firmato, fuoriesce dalla disponibilità dell´Organo Accertatore e vi rientra solamente in fase esecutiva, ossia quando, scaduti i termini per proporre ricorso e in assenza di pagamento, va iscritto a ruolo e diventa Titolo Esecutivo di Pagamento.
La legge non prevede procedure specifiche da adottare in caso di Annotazioni di Accertamento manifestamente sbagliati: non si può richiamare la competenza del Prefetto (che si ha invece nei riguardi del Verbale), e la Pubblica Amministrazione non può fare finta di nulla e dare comunque seguito ad un atto viziato.
Quindi è necessario usare procedure amministrative idonee per evitare eventuali abusi ed omissioni, perché l´Annotazione di Accertamento è comunque un Atto Pubblico ai sensi degli Artt. 2699 e 2700 del Codice civile e la sua soppressione “arbitraria” è penalmente perseguibile ai sensi degli Artt. 323 e 328 del Codice Penale, oltre ad esporre la Pubblica Amministrazione alla contestazione del Danno Erariale da parte della Corte dei Conti.
Pertanto il Comando dell´Organo Accertatore può rinunciare alla compilazione del Processo Verbale, che segue all´Avviso di Accertamento, solamente in ridottissimi casi:
1. Evidente errore materiale nell’esistenza della segnaletica;
2. Fatti sopravvenuti tra la compilazione dell´Avviso di Accertamento e la redazione del Sommario Processo Verbale; ad esempio, accertamento della sosta in Zona sottoposta a Pagamento (strisce blù) senza esporre autorizzazione o abbonamento in corso di validità, poi prontamente portati in visione all´Organo Accertatore.
Quindi, gli esempi si riducono essenzialmente nell’inesistenza della violazione, che ne causa la nullità rilevabile d´ufficio in fase di autotutela della Pubblica Amministrazione; in questi casi, il Comando dell´Organo Accertatore procede non all´archiviazione ma all´annullamento in via di autotutela dell’Annotazione di Accertamento, bloccando il procedimento sanzionatorio.
In ogni caso, su tutta questa materia la Legge riconosce comunque al Prefetto il potere di vigilanza e coordinamento; egli può dettare indirizzi sul modo di operare e vigilare sull’applicazione delle procedure che, se correttamente utilizzate, raggiungono lo scopo di sfoltire le infrazioni manifestamente infondate o inesistenti, evitando così perdite di tempo al cittadino, spreco di risorse pubbliche e condanne certe della Pubblica Amministrazione in caso di ricorso al Giudice di Pace, con probabile pagamento delle spese processuali.
Per i soli casi riportati negli esempi descritti, si riportano (in allegato) i modelli di istanza di annullamento di Annotazione di accertamento.

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