come pagare

come pagare

Si è già detto che la somma, specificata nel Verbale quale sanzione, deve essere pagata interamente entro 60 gg. dalla contestazione/notifica. Tuttavia la norma prevede, in alcuni casi, la possibilità di poter rateizzare la somma che il trasgressore deve pagare per chiudere il procedimento di accertamento di violazione o, comunque, il debito nei confronti della Pubblica Amministrazione (Organo accertatore).

Rateizzazione di verbale di violazione al C.d.S.  – 1

Chi riceve la contestazione/notifica di un Verbale di accertamento al C.d.S. (somma da pagare superiore ad €.200) e versa in condizioni disagiate, può chiedere al Comando di Polizia Locale di accedere al pagamento in rate mensili (non inferiori ad €.100).

Condizioni per l’accesso a tale agevolazione: 

Persone titolari di un reddito imponibile (ai fini dell´imposta sul reddito delle persone fisiche risultante dall´ultima dichiarazione) non superiore ad euro 10.628,16; ovvero, convivendo con coniuge o altri familiari, che tale reddito, costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l´istante, non superi il limite di euro 10.628,16 elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi (ARTICOLO 202-bis CdS).

Come: È necessario presentare entro gg.30 dalla contestazione/notifica una istanza (scarica allegato) in cui, oltre a presentare idonea documentazione (ISE), si dichiari la rinuncia al ricorso al prefetto o al giudice di pace (sulle rate verrà applicato l’interesse del 4% annuo previsto dall´art.21, 1° comma D.P.R. 602/73 – vedi: ARTICOLO 21 D.P.R. 602 del 1973).

Dove: Comando di Polizia Locale – Ufficio contravvenzioni, via Acton n. 77 (orari: lunedì dalle ore  9,00 alle ore 12,00 – martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30).

Rateizzazione di verbale di violazione al C.d.S. – 2

Chi riceve la contestazione/notifica di un Verbale di accertamento al C.d.S. e non si trova nelle condizioni del caso precedente, oppure sono trascorsi oltre 60 gg. dalla contestazione/notifica (e quindi la somma specificata in Verbale si è raddoppiata) può chiedere al Comando di Polizia Municipale (prima che avvenga la riscossione coattiva) di accedere al pagamento in rate mensili; nell’istanza (scarica allegato) devono essere dichiarate le condizioni che impediscono il pagamento in unica soluzione. Nella rateizzazione non viene applicato alcun interesse.

Rateizzazione di verbale amministrativo

La somma specificata nel Verbale amministrativo quale sanzione, deve essere pagata entro 60 gg.; tuttavia, se non pagata, quando l’Autorità competente emette e notifica il Provvedimento che ingiunge il pagamento di una somma (tra il minimo ed il massimo previsto dalla norma violata), può essere richiesto anche per questa somma il pagamento rateale da parte di chi è impedito al pagamento in unica soluzione. L’istanza (scarica allegato) va presentata all’Autorità che ha emesso il Provvedimento-Ingiunzione (es.: Sindaco, Presidente della Provincia, Ufficio Regionale del Contenzioso, ecc.) prima che avvenga la riscossione coattiva; nell’istanza devono essere dichiarate le condizioni che impediscono il pagamento in unica soluzione. Nella rateizzazione non viene applicato alcun interesse.

Rateizzazione di Riscossione coattiva (Atto di Ingiunzione emesso direttamente dal Comune)

In caso di situazione di oggettiva difficoltà del debitore, questi può chiedere la ripartizione della somma in rate mensili, in numero dipendente dall’entità della somma rateizzata e, comunque, fino ad un massimo di trentasei rate mensili, oppure sospensione del pagamento per un periodo massimo di un anno e successiva ripartizione della somma fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili (art.20 del Regolamento Comunale sulla disciplina delle entrate, – vedi: REGOLAMENTO DISCIPLINA ENTRATE).
Se il numero delle rate è superiore a dodici, il riconoscimento del beneficio di rateizzazione è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria. Sulla somma vengono applicati interessi legali dell’1,5% annuo.
Il debitore decade automaticamente del beneficio di rateazione in caso di mancato pagamento, previo sollecito, anche di una sola rata; in tal caso, il debito residuo viene riscosso immediatamente in un’unica soluzione, nel caso di non  ottemperanza al sollecito.
L’istanza (di seguito allegata) può essere consegnata al Comando di Polizia Locale – Ufficio Contravvenzioni, nella sede di via Acton n.77 (orari: lunedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 – martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30)

Rateizzazione di Riscossione coattiva (Cartella esattoriale o Atto di Ingiunzione emessi dall’Agente della riscossione o Concessionario)

Nel caso la riscossione coattiva venga effettuata tramite Agente della riscossione (Equitalia Servizi) o Concessionario, la richiesta di rateizzazione deve essere rivolta a tale soggetto, che dovrà applicare le stesse condizioni previste dall’art.20 del Regolamento Comunale sulla disciplina delle entrate.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA: