patente

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Ad ogni patente è assegnato un punteggio iniziale di 20 punti, che diminuisce ogni volta che viene commessa una delle infrazioni indicate in un’apposita tabella dei punteggi del Codice della strada (ARTICOLO 126-bis CdS). Si può perdere da un punto a dieci punti, a seconda della gravità della violazione commessa. Per i neopatentati, nei primi tre anni i punti persi per ogni violazione vengono raddoppiati. Qualora vengano accertate più infrazioni contemporaneamente, possono essere decurtati al massimo 15 punti (se però tra le infrazioni ce n’è una che comporta la sospensione o la revoca della patente, vengono sottratti tutti i punti previsti, senza alcuna limitazione).

I punti vengono decurtati dalla patente di chi era alla guida al momento dell’infrazione, non da quella del proprietario del veicolo; infatti, l’organo di polizia stradale (Polizia, Carabinieri, Polizia Locale, etc..) che accerta la violazione, consegna (contesta) al conducente un verbale nel quale viene indicato anche il punteggio da decurtare.

Se non è possibile identificare il conducente, il verbale viene inviato al proprietario del veicolo o, nel caso di società, al legale rappresentante dell’azienda, che deve comunicare, entro 60 giorni all’organo di polizia che ha accertato la violazione, i dati personali e della patente di chi era alla guida al momento dell’infrazione (il modulo è allegato al Verbale, in caso di smarrimento scarica ALLEGATO).

Se queste informazioni non vengono comunicate, al proprietario del veicolo viene contestato altro Verbale con una sanzione amministrativa che va da euro 286 ad euro 1.142 (somme individuate nel biennio 2015/2016, n.d.r.), ma non perde punti della patente.

ALLEGATI:

MODELLO DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ E DECURTAZIONE PUNTI – (MOD CED A10)