Numerose violazioni al Codice della Strada prevedono, oltre la sanzione amministrativa pecuniaria (ovvero il pagamento di una somma di danaro), anche una sanzione accessoria; alcune di queste, come nei casi di cui ci occupiamo, consistono in un provvedimento di fermo amministrativo (la cessazione del veicolo dalla circolazione, per un determinato periodo di tempo ovvero sino all´eliminazione della causa della violazione) o di sequestro (una misura cautelare finalizzata sino alla confisca del veicolo).

Il sequestro ed il fermo amministrativo, materialmente, non si differiscono di molto per il destinatario della sanzione accessoria (proprietario o trasgressore): in entrambi i casi, al veicolo deve essere inibita la circolazione e questo deve essere custodito in un luogo privato (cortile, garage, box, ecc.); il principio generale che regola tale materia consiste nella circostanza che il trasgressore (ed il proprietario, se presente) ha l´obbligo di assumere la custodia del veicolo, come detto, in un area privata o, se non si dispone di questa, anche pagando personalmente un custode giudiziario abilitato e chiamato dall´Organo accertatore ma sempre a spese del contravventore. Naturalmente, se affidato al trasgressore/proprietario, il veicolo non può circolare autonomamente per nessuna ragione sino al luogo di custodia, ma sempre su altro veicolo.

Si forniscono (in allegato) i Decreti Prefettizi Prott.n.457/08-Area III del 30/7/2008, riguardante l´elenco dei soggetti autorizzati alla custodia giudiziaria, e Prot.n. 159/07-Area III del 23/1/2007, contenente le tariffe da liquidare ai soggetti custodi giudiziari.

Il trasgressore o proprietario, naturalmente, devono avere una capacità giuridica di assumere la custodia del veicolo: il soggetto deve essere maggiorenne, non incapace, non deve trovarsi sotto l´influenza di alcool o sostanze stupefacenti e non deve essere sottoposto a misure di prevenzione detentive o di sicurezza.

Le sanzioni per chi rifiuta l´obbligo della custodia giudiziaria sono pesanti: viene redatto un altro Verbale di accertata violazione con il pagamento di cospicue somme di danaro, la sospensione della patente, sino al trasferimento di proprietà (perdita di possesso) del veicolo stesso.

Nel caso venga accertata la circolazione con veicolo sequestrato o con fermo amministrativo, vi sono conseguenze di sanzione pecuniarie (pagamento di una somma di danaro), la sanzione accessoria della sospensione della patente e la rimozione e conduzione del veicolo in diverso luogo di custodia presso un custode convenzionato. Può anche ricorrere (nel caso di coincidenza tra conducente e custode) la violazione dei doveri di custodia di cui agli artt. 334 e 335 Codice Penale.

Ufficio Contravvenzioni