Cassazione

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La Corte di Cassazione, con la SENTENZA n. 38349 del 24 OTTOBRE 2011, ha tentato di bloccare la tendenza diffusissima di falsificare, attraverso riproduzioni fotostatiche o scansione degli originali, i pass per accedere alle zone traffico limitato o quelli per le autovetture a servizio dei disabili.

La fotocopia di un documento autorizzativo legittimamente detenuto, realizzata con caratteristiche e dimensioni tali da avere l´apparenza dell´originale, costituisce reato di falsità. .
Il reato è stato commesso da un automobilista regolarmente autorizzato al transito nella zona a traffico limitato, che aveva realizzato una fotocopia a colori plastificata perfettamente confondibile con l´originale. Ad accorgersi della copia sono stati gli Agenti della Polizia Municipale a cui l´uomo aveva esibito il documento del tutto simile all´originale per forma, colori, grandezza e contenuto.

L´autore è stato denunciato, quindi condannato dal tribunale di Firenze per il reato di falso documentale. Per i giudici infatti il titolare del documento non può realizzare una riproduzione fedele dell´autorizzazione senza incorrere in sanzioni (a meno che la riproduzione sia chiaramente percepibile come una mera copia fotostatica).

Dello stesso parere anche la Corte di Cassazione, che ha chiarito che la fedele duplicazione del permesso di transito nella zona a traffico limitato comporta una possibile condanna penale in caso di controllo stradale, soprattutto se la riproduzione è disposta con modalità idonee a confondere l’originale con la copia.

Questa severa misura punitiva non può essere applicata invece nel caso di uso di una semplice fotocopia predisposta senza alcun particolare accorgimento in grado di mettere in pericolo la fede pubblica.