Contro il Provvedimento di riscossione coattiva (cartella esattoriale, ingiunzione fiscale) è possibile proporre ricorso; partendo però dal presupposto che il Verbale, da cui trae origine la riscossione coattiva, si è già consolidato, non è più possibile con l´opposizione  entrare nel merito del verbale stesso (modalità di esecuzione od eventuali esimenti della violaione). E´ possibile soltanto eccepire la mancata o non corretta esecuzione della sua notificazione.

E´ possibile, inoltre, eccepire il decorso dei termini che la norma concede per la riscossione coattiva (cinque anni dalla violazione o dalla data del suo accertamento, con le interruzioni previste dal codice civile; al proposito, la giurisprudenza ritiene la notificazione del verbale un atto interruttivo dei termini (vedi allegate Sentenze)

Il ricorso si propone, entro gg.30, dinanzi al Giudice Ordinario competente per valore della controversia (Giudice di Pace di Taranto, per valore non superiore ad €.5.000,00, oppure Tribunale di Taranto, per valore superiore).

Nel caso del Giudice di Pace, il ricorso va presentato consegnandolo  personalmente presso la cancelleria in Via Temenide 83, oppure mediante raccomandata A.R. inviata allo stesso indirizzo (informarsi per le modalità di pagamento del contributo unificato, variabile secondo l´importo della controversia).  E´ possibile anche difendersi personalmente, senza ausilio di avvocato.

Nel caso del Tribunale, è necessario farsi rappresentare da un legale.

Prima di pensare al ricorso, con le conseguenze di tempo ed economiche che tale istituto comporta, è possibile usare lo strumento dell´autotutela: in casi specifici, l´ente od ufficio emittente del provvedimento di riscossione coattiva, su richiesta del destinatario, e nell´interesse di questi e della pubblica Amministrazione, può annullare detto Provvedimento.

ALLEGATI:

SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE n° 4094 del 2000

SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE n°  9520 del 2001