A distanza di pochi mesi dalla Legge “Bassanini”, interviene il Ministero degli Interni, con la Circolare N° 300/A/26467/110/26 del 25 Settembre 1997 (Titolo: “Articolo 17, commi 132 e 133 della legge 15.05.1997, n° 127 – Personale addetto all´accertamento delle violazioni in materia di sosta e di circolazione e sosta sulle corsie riservate.”) che non solo precisa meglio i limiti e le funzioni degli Ausiliari del Traffico nati a seguito dei commi 132 e 133 dell´Art. 17 legge 127/1997, ma riconosce agli Ausiliari del Traffico dipendenti privati o comunque di società miste e/o municipalizzate la competenza a rilevare e sanzionare le infrazioni in materia di sosta, non solo entro l´area data in concessione ma anche nelle zone limitrofe o di pertinenza dell´area di sosta a pagamento (vedi paragr.succ.).
Circolare N° 300/A/26467/110/26 del 25 Settembre 1997 Pagina 2: “A questi soggetti è da riconoscersi un ambito circoscritto di competenza riconducibile essenzialmente all´accertamento delle violazioni di cui all´art. 7, comma 15 e all´art. 157 commi 5, 6 e 8 del Codice della Strada, commesse in aree comunali, urbane o exstraurbane, che con apposita Delibera della Giunta Comunale sono state specificatamente destinate al parcheggio o alla sosta sulla carreggiata e per la cui fruizione è imposto il pagamento di una somma di denaro. La loro competenza si estende a quelle aree poste al servizio di quelle a pagamento – su strade, piazze, etc. – immediatamente limitrofe ad esse che costituiscono lo spazio minimo indispensabile e necessario per compiere le manovre che ne consentano l´utilizzo in concreto da parte degli utenti della strada: solo in tali zone – per relationem – deve intendersi estesa la facoltà di accertamento di tutte le violazioni relative alla fermata e alla sosta vietata da apposta segnaletica o dalle norme del Codice della Strada”.
Infine interviene l´Articolo 68 della Legge 488 del 23 Dicembre 1999 (Legge Finanziaria del 2000) che conferma la loro natura di Pubblico Ufficiale (già riconosciuta in precedenza dalla Sentenza N° 22862 dell´8 Ottobre 1999 emessa dalla XII Sezione del Tribunale di Roma) con potere di Contestazione Immediata, e attribuisce ora anche la possibilità di contestare le Infrazioni al Codice della Strada inerenti l´Articolo 158 del CdS, con potere di rimozione nei casi previsti, e ribadisce all´Avviso di Accertamento da essi compilato la valenza dell´Atto Pubblico ai sensi degli Articoli 2699 e 2700 del Codice Civile con fede privilegiata fino a querela di falso.
Inoltre, ai sensi dell´Art. 201 del Codice della Strada, in caso di compilazione del Verbale di Contestazione Immediata quando il trasgressore è presente all´atto della contestazione, l´Ausiliare del Traffico in qualità di Pubblico Ufficiale, ha il potere di richiedere al trasgressore la Patente di Guida e la Carta di Circolazione, elementi necessari ai fini della compilazione del Verbale di Contestazione Immediata.