Gli Ausiliari del Traffico, nell´esercizio delle loro funzioni, hanno la qualifica giuridica di Pubblici Ufficiali.
Subito dopo la promulgazione della Legge 127 del 15 Maggio 1997, in giurisprudenza si è molto dibattuto se gli Ausiliari del Traffico fossero da considerare a tutti gli effetti degli Incaricati di Pubblico Servizio, e quindi la loro attività di accertamento e prevenzione si dovesse limitare ad una mera segnalazione alla Polizia Municipale delle infrazioni rilevate al Codice della Strada, o se invece rivestissero la natura di Pubblico Ufficiale, e quindi dotati di potere accertatorio autonomo e indipendente dalla Polizia Municipale, con la potestà di redigere Avvisi di Accertamento o Contestazioni Immediate delle Infrazioni al Codice della Strada con la valenza dell´Atto Pubblico e godendo quindi della Fede Privilegiata fino a querela di Falso.
A fare chiarezza in merito è intervenuto il Parlamento con un atto legislativo; con l´articolo 68 della Legge N° 488 del 23 Dicembre 1999 (Legge Finanziaria del 2000) ha stabilito che gli Ausiliari del Traffico, nominati ai sensi dell´articolo 17 commi 132 e 133 della Legge 15 Maggio 1997 N° 127, hanno il potere di Contestazione Immediata nonché redazione e sottoscrizione del Verbale di Accertamento, avente la validità dell´Atto Pubblico di cui agli articoli 2699 e 2700 del Codice Civile (per cui godono della Fede Privilegiata fino a querela di falso) e gli è stata anche attribuita la competenza a disporre la rimozione dei veicoli nei casi previsti dell´articolo 158 comma 2 lettere b), c) e d) del CdS.
Pur in presenza di tale chiarimento di legge, ci sono stati comunque dei tentativi di non far riconoscere all´Avviso di Accertamento redatto dagli Ausiliari del Traffico la valenza di Prova Legale, per cui ne è stata investita la Corte Costituzionale mettendo in dubbio che potesse rivestire la qualifica di Pubblico Ufficiale colui che non è dipendente della Pubblica Amministrazione.
La Corte Costituzionale, con la sentenza N° 157 del 2001, ha fatto chiarezza anche su questo dubbio, rigettando la questione di legittimità costituzionale, e ha statuito che: “…il legislatore ordinario può prevedere che l´autorità amministrativa possa attribuire specifiche funzioni di accertamento o di verifica, oltre che a propri dipendenti, anche a dipendenti di enti o società cui sia stato affidato il servizio pubblico o che siano concessionari di un servizio in senso largo, quando questo accertamento o verifica sia connesso o sia utile per il migliore svolgimento dello stesso servizio”.
Quindi, a seguito di tale pronuncia della Corte Costituzionale, si è stabilito che l´Ausiliario del Traffico nominato dal Sindaco è un Pubblico Ufficiale, indipendentemente se è legato alla Pubblica Amministrazione da un rapporto di lavoro pubblico o privato, e i loro atti hanno la stessa validità di quelli redatti dagli altri organi di Polizia Stradale, compresi nell´articolo 12 del Codice della Strada.
Difatti l´articolo 357 del Codice Penale collega la qualifica di Pubblico Ufficiale non al rapporto che lega il soggetto con la Pubblica Amministrazione ma ai caratteri propri dell´attività esercitata dal soggetto agente.
Infatti l´Ausiliario del Traffico, dipendente di una società che gestisce la Sosta a Pagamento o dipendente di una società di Trasporto Pubblico, redige Atti Pubblici ai sensi degli articoli 2699 e 2700 del C.C. perché svolge una vera funzione pubblica con carattere certificativo, che alla luce dell´articolo 357 del C.P. lo qualifica come Pubblico Ufficiale.
D’altronde è proprio lo spirito della Legge Bassanini Bis, che verte sulle procedure urgenti per lo snellimento sia dell´attività amministrativa che dei procedimenti di decisione e controllo, a volere svincolare l´esercizio di pubblici poteri dal requisito del rapporto di dipendenza da una Pubblica Amministrazione, con lo scopo di raggiungere un´azione amministrativa efficiente.
L´Ausiliario del Traffico, assumendo la qualifica di Pubblico Ufficiale, è soggetto alle disposizioni del Codice Penale che riguardano i Pubblici Ufficiali, che puniscono i particolari reati che possono commettere nell´esercizio delle loro funzioni, come l´Abuso d´Ufficio, l´Omissione di Atti di ufficio, la Concussione, la Corruzione, la Falsità materiale e ideologica e l´Interesse privato in atti pubblici.
Nello stesso tempo, essendo un Pubblico Ufficiale, gode di tutte quelle garanzie che la legge penale pone a tutela dell´imparzialità del suo operato.

Violenze, minacce e lesioni a Pubblico Ufficiale

In caso di violenze, minacce o lesioni a danno dell´Ausiliario del Traffico – magari durante la fase di contestazione della violazione – il contravventore si troverà a rispondere del delitto di cui all´ Art. 336 C.P. (violenza e/o minaccia) e del delitto di cui all´ Art. 337 C.P. (resistenza).

Violenza e/o minaccia:

Si ha quando qualcuno usa violenza o minaccia nei confronti di un Ausiliario del Traffico per costringerlo a fare o ad omettere un Atto del proprio Ufficio o Servizio.
“Art. 336 C.P.: Violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale – “Chiunque usa violenza a un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell´ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni.  La pena è della reclusione fino a 3 anni se il fatto è commesso per costringere alcune delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio, o per influire, comunque, su di essa.”

Resistenza:

Si realizza quando con la violenza o con la minaccia, qualcuno si oppone al compimento di un Atto legittimamente compiuto dall´Ausiliare del Traffico.
L´opposizione deve essere attiva, cioè deve manifestarsi in azioni vere e proprie, mentre la Resistenza Passiva non integra il reato.
“Art. 337 C.P.: Resistenza a Pubblico Ufficiale – “Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni.”