REVISIONE VEICOLI

NOTIZIE UTILI

La revisione dei veicoli consiste nell’insieme delle operazioni tecniche volte ad accertare la sussistenza delle condizioni di sicurezza per la circolazione, di silenziosità nonché, l’eventuale produzione di emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti.

Al fine di valutare se il proprio veicolo deve essere sottoposto a visita di revisione occorre verificare sulla carta di circolazione i seguenti dati:

  • Categoria del veicolo
  • Mese di immatricolazione
  • Anno di immatricolazione

REVISIONE ANNUALE

Sono soggette a revisione annuale le seguenti categorie di veicoli:

  • Autoveicoli isolati destinati al trasporto di persone e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore ad otto (autobus);
  • Autoveicoli isolati destinati al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 kg;
  • Rimorchi e semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 kg;
  • Autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente;
  • Autoambulanze (ad esclusione di quelle appartenenti alla Croce Rossa Italiana, ai Vigili del Fuoco ed alle Forze Armate che vi provvedono direttamente ai sensi dell’art. 138 C.d.S);
  • Autocaravan di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 kg;

I suddetti veicoli devono essere sottoposti a revisione la prima volta nell’anno successivo alla prima immatricolazione, entro il mese di rilascio della carta di circolazione, le successive revisioni dovranno essere effettuate sempre con cadenza annuale, entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l’ultima revisione.

Per questi veicoli è consentita la circolazione oltre i termini di scadenza per essi prescritti, purché in presenza della prenotazione della revisione effettuata nei termini, fino alla data fissata per la presentazione a visita e prova, senza che siano applicabili le sanzioni di cui all’articolo 80 C.d.S.

Le operazioni di revisione dei veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e dei veicoli capaci di contenere oltre 16 persone compreso il conducente sono effettuate esclusivamente presso le sedi operative degli Uffici periferici del D.T.T.; gli altri veicoli possono essere revisionati anche presso una qualsiasi officina autorizzata.

REVISIONE PERIODICA

Sono soggette a revisione periodica le seguenti categorie di veicoli:

  • Autocarri, autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di cose, aventi m.c.p.c. non superiore a 3.500 kg;
  • Quadricicli a motore;
  • Autovetture;
  • Autoveicoli per uso promiscuo (immatricolati fino al 1999);
  • Autocaravan di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 kg.

La prima revisione dei suddetti veicoli deve avvenire al quarto anno successivo a quello di immatricolazione, entro il mese di rilascio della carta di circolazione. Le successive revisioni dovranno avvenire ogni due anni, entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l’ultima revisione.

Per tali veicoli non è consentita la circolazione oltre i termini di scadenza per essi prescritti, anche se la prenotazione è stata effettuata entro detti termini. Il veicolo potrà circolare solo per essere condotto alla visita di revisione, il giorno in cui la visita stessa risulti prenotata, con le limitazioni atte a garantire la sicurezza della circolazione.

Le operazioni di revisione periodica possono essere effettuate presso le sedi operative degli Uffici periferici del D.T.T., ovvero presso una qualsiasi officina autorizzata.

REVISIONE PERIODICA DEI MOTOVEICOLI E DEI CICLOMOTORI

Con il Decreto Ministeriale 29 novembre 2002 sono state disciplinate le operazioni di revisione periodica dei seguenti veicoli:

  • Ciclomotori;
  • Quadricicli leggeri;
  • Motocicli (ad esclusione di quelli destinati al servizio da piazza o di noleggio con conducente in quanto soggetti a revisione annuale);
  • Motocarrozzette (ad esclusione di quelli destinati al servizio da piazza o di noleggio con conducente in quanto soggetti a revisione annuale);
  • Motoveicoli per trasporto promiscuo (ad esclusione di quelli destinati al servizio da piazza o di noleggio con conducente in quanto soggetti a revisione annuale);
  • Motocarri;
  • Mototrattori;
  • Motoveicoli per trasporti specifici;
  • Motoveicoli per uso speciale.

La prima revisione dei sopramenzionati veicoli deve avvenire a partire dal quarto anno seguente a quello di prima immatricolazione, ovvero, di rilascio del certificato di idoneità tecnica o del certificato di circolazione, entro il mese di rilascio della carta di circolazione o del C.I.T. o del certificato di circolazione (prima revisione).

Le successive revisioni dovranno essere effettuate, ogni due anni, entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l’ultima revisione.

Per tali veicoli non è consentita la circolazione oltre i termini di scadenza per essi prescritti, anche se la prenotazione è stata effettuata entro detti termini.

Il veicolo potrà circolare solo per essere condotto alla visita di revisione, il giorno in cui la visita stessa risulti prenotata, con le limitazioni atte a garantire la sicurezza della circolazione. Fanno eccezione i ciclomotori a tre o quattro ruote e dei motoveicoli a tre o quattro ruote con motore a 2 e 4 tempi, non conformi alla direttiva 97/24/CE, per i quali la deroga è riportata sulla prenotazione.

Le operazioni di revisione periodica possono essere effettuate presso le sedi operative degli Uffici periferici del D.T.T., ovvero presso una qualsiasi officina autorizzata.

SANZIONI

Articolo 80 Codice della Strada

Circolare con un veicolo senza averlo sottoposto a visita di revisione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 169,00 ad euro 679,00 (se il pagamento avviene entro 5 gg. la sanzione è di euro 118,30, se il pagamento avviene dal 6° giorno ed entro i 60 gg. dalla contestazione del verbale la sanzione è di euro 169,00, se il pagamento avviene dopo il 60° la sanzione è di euro 339,50).

Alla contestazione della violazione consegue la sospensione del veicolo dalla circolazione che viene annotata dall’agente accertatore sulla carta di circolazione.

Se la revisione è stata omessa per più di una volta la sanzione pecuniaria prevista è raddoppiata (sanzione edittale da euro 338,00 ad euro 1.358,00, se il pagamento avviene entro 5 gg. la sanzione è di euro 236,60, se il pagamento avviene dal 6° giorno ed entro i 60 gg. dalla contestazione del verbale la sanzione è di euro 338, se il pagamento avviene dopo il 60° giorno la sanzione è di euro 679,00).

A seguito della sospensione dalla circolazione il veicolo non può più circolare, è consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso le sedi operative degli Uffici periferici del D.T.T., ovvero presso le officine autorizzate per la prescritta revisione, con documentazione attestante la prenotazione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell´esito della revisione, viene applicata la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.957,00 ad euro 7.829,00 (se il pagamento avviene entro 5 gg. la sanzione è di euro 1.369,90, se il pagamento avviene dal 6° giorno ed entro i 60 gg. dalla contestazione del verbale la sanzione è di euro 1.957,00, se il pagamento avviene dopo il 60° giorno la sanzione è di euro 3.914,50) e la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni. In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.