Il verbale di accertamento deve essere oblato nella misura minima ed entro i termini previsti dal C.d.S. ed indicati nel Verbale contestato o notificato (60 gg.)
ATTENZIONE!
1. Se contestato su strada, questo vale anche come notifica: non deve essere in seguito nuovamente notificato per posta;
2. 60 gg. non vuol dire 2 mesi: calcolate meglio tali termini, troppo spesso siamo costretti a riscuotere coattivamente perchè il Verbale era stato pagato il 61° giorno quindi, per il C.d.S., raddoppiato come somma).
Se non opposto e non oblato (interamente e nei termini come spiegato), costituisce titolo esecutivo per la riscossione coattiva di una somma doppia rispetto quella indicata in misura minima nel Verbale.
La Pubblica Amministrazione, quale Organo accertatore, nel termine di cinque anni dall’accertamento della violazione o dalla notificazione del verbale, se successiva all’accertamento, deve riscuotere la somma di cui è creditrice, riscuotendo coattivamente dal trasgressore o in alternativa ad esso, dal responsabile in solido, la somma raddoppiata rispetto quella indicata in verbale, alla quale vanno aggiunte le spese di notifica e di procedimento del Verbale, oltre agli interessi (10% per ogni semestre trascorso dalla notifica sino alla riscossione coattiva) ed alle spese di procedimento e notifica della riscossione coattiva stessa.
La riscossione coattiva consiste nell’emissione di un Provvedimento (in forza della potestà d’imperio della P.A. e della previsione normativa del Verbale come titolo esecutivo), consistente nell´esigere il pagamento di una somma di danaro contro la volontà del destinatario dell’Atto.
La riscossione coattiva può avvenire mediante ruolo (se consegnato all’Agente della riscossione, alias Equitalia Servizi) o ingiunzione fiscale (se consegnato al Concessionario o trattato direttamente dall’Ente impositore).
Dopo una lunga alternanza giurisprudenziale sulla validità di uno strumento rispetto l’altro, la norma ha portato chiarimenti sulla validità di entrambi (con il c.d. decreto anticrisi – art.15, c.8-quinquiesdecies L.3.8.2009, n.102), pur con alcuni distinguo (con l´art.7 della L.12.7.2011, n.106, “disposizioni urgenti per l´economia”).
Oggi, le Pubbliche Amministrazioni (e gli altri Enti equiparati per legge) possono riscuotere sia con il ruolo, (cartella esattoriale) che con l´ingiunzione fiscale (direttamente o tramite Concessionario).