assicurazione RC

assicurazione RC

Obbligo dell´Assicurazione R.C. Auto

Qualunque veicolo venga posto in circolazione, e quindi anche in sosta sulla pubblica via, deve essere coperto da assicurazione obbligatoria R.C. (vengono sottratti a tale obbligo i veicoli posti all’interno di luogo privato e chiuso).

Procedure a seguito di violazioni per mancata copertura assicurativa

Art. 193 CdS – Obbligo dell´assicurazione di responsabilità civile – Chiunque pone in sosta o circola con un veicolo senza la copertura dell´assicurazione (inesistente o scaduta) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 848,00 ad euro 3.393,00 (pagamento entro il 5° giorno euro 593,60; pagamento dal 6° giorno fino al 60° giorno € 848,00; il pagamento oltre il 60° giorno è di €1.696,50).

L’organo di polizia ordina la cessazione immediata della circolazione del veicolo ed è prevista la sanzione accessoria del sequestro del veicolo del quale viene trattenuto il documento di circolazione. Con apposito verbale il veicolo sequestrato viene affidato al trasgressore, al proprietario o ad altro obbligato in solido, il quale provvede allo spostamento del veicolo tramite carro attrezzi (o attiva immediatamente una polizza assicurativa).

I ciclomotori ed i motocicli sono invece affidati in custodia per 30 giorni ad una depositeria convenzionata, al termine di tale periodo il proprietario potrà richiederne l’affidamento (salvo il caso in cui, anche prima dello scadere del periodo, sia possibile il dissequestro del veicolo avendo ottemperato a quanto previsto: attivazione polizza assicurativa, pagamento verbale, spese di prelevamento/custodia).

Il veicolo viene restituito nella disponibilità dell’avente diritto quando sia stato assolto il pagamento della sanzione (oltre le spese relative al prelievo, al trasporto ed alla custodia) e sia stata attivata una copertura assicurativa di almeno 6 mesi.  Nel caso di mancato pagamento o mancata proposizione di ricorso nei termini, il verbale viene inviato al Prefetto in quanto costituisce titolo esecutivo ai fini della confisca del veicolo, ai sensi dell’art. 213 CDS.

La sanzione pecuniaria del pagamento in misura ridotta da effettuarsi entro il 60° giorno, è ridotta ad un quarto (€ 212) se la copertura assicurativa è attivata nei quindici giorni successivi al termine di cui all´art. 1901, secondo comma, del codice civile (quindi, entro gg.30 dalla scadenza della rata).
La sanzione pecuniaria è ridotta ad un quarto anche quando l´interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell´organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso l´interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l´organo accertatore di una cauzione di euro 848,00. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l´organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell´importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.

Rifiuto di assumere la custodia del veicolo sequestrato

Il veicolo affidato al trasgressore (o proprietario o altro obbligato in solido) deve essere custodito presso un luogo privato appositamente indicato. Il rifiuto di assumere la custodia del veicolo sequestrato comporta la violazione di cui all’art. 213 comma 2 ter del CDS, il quale prevede una sanzione da €.1.833,00 ad €.7.334,00 (la riduzione del 30% per il pagamento entro il 5° giorno dalla contestazione/notifica del verbale non è consentita; pagamento entro il 60° giorno € 1.833,00 e la sanzione accessoria della sospensione della patente da 1 a 3 mesi; il pagamento dopo il 60° giorno è di € 3.667,00).

In tale ipotesi, l´organo di polizia provvede con il verbale di sequestro a dare anche avviso scritto che, decorsi dieci giorni, la mancata assunzione della custodia del veicolo da parte del proprietario o, in sua vece, di altro dei soggetti indicati nell´articolo 196 o dell´autore della violazione, determinerà l´immediato trasferimento della proprietà del veicolo al custode, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento. Il termine di dieci giorni decorre dalla data di notificazione del verbale di sequestro al proprietario del veicolo o ad uno dei soggetti responsabili del veicolo. Ove risulti impossibile, per comprovate difficoltà oggettive, procedere alla notifica del verbale di sequestro integrato dall´avviso scritto di cui al presente comma, la notifica si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello di affissione dell´atto nell´albo del comune dov´è situata la depositeria (Si precisa che si è in attesa della stipula di apposita convenzione tra il Ministero dell’Interno, l’Agenzia del Demanio ed i soggetti individuati, come previsto dall’art. 214 bis CDS).

Circolazione con il veicolo sequestrato

La circolazione con veicolo sequestrato comporta l’applicazione della sanzione di cui all’art. 213 comma 4 C.d.S, il quale prevede una sanzione da € 2.004,00 ad € 8.017,00 (la riduzione del 30% per il pagamento entro il 5° giorno dalla contestazione/notifica del verbale non è consentita; il pagamento entro il 60° giorno è di € 2.004,00 e la sanzione accessoria della sospensione della patente o CIGC da 1 a 3 mesi; il pagamento oltre il 60° giorno è di € 4.008,50), inoltre e prevista la rimozione e conduzione del veicolo in diverso luogo di custodia presso un custode convenzionato. Può anche ricorrere la violazione dei doveri di custodia di cui agli artt. 334 e 335 Codice Penale.

Comando Polizia Locale, Ufficio Contravvenzioni, via Acton n.77 (Lunedì dalle ore 9,00 alle 12,00 – Martedì/Giovedì dalle ore 15,30 alle 17,30).

Ufficio responsabile del procedimento

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