I “Verbali amministrativi” vengono così chiamati perché usati per contestare violazioni di carattere amministrativo a leggi dello stato, regionali, oppure a ordinanze o regolamenti locali.
Il Verbale amministrativo, qualora possibile, deve essere contestato immediatamente al trasgressore e/o all’obbligato in solido (il proprietario della cosa servita per la violazione, la società se violazione effettuata da dipendente, l’esercente la potestà in caso di trasgressore minore o incapace); in caso di impossibilità di contestazione immediata, o di identificazione del trasgressore, il Verbale deve essere notificato entro i successivi 90 gg dall’accertamento.
Il trasgressore (o il coobbligato), che riceve la contestazione/notifica del Verbale amministrativo, può:
a) Pagare la somma in misura ridotta, specificata nell’Atto, entro 60 gg.
b) Entro 30 gg. può presentare gli scritti difensivi all’Autorità competente, indicata nel Verbale.
Gli scritti difensivi non rappresentano un ricorso: è un istituto paragonabile alla “partecipazione al procedimento” prevista dalla Legge n.241 del 7/8/1990; negli scritti difensivi il trasgressore e l’obbligato in solido spiegano all’Autorità competente le proprie ragioni e possono anche chiedere di essere ascoltati. L’Autorità competente, ricevuto il rapporto dall’Organo accertatore, letto lo scritto difensivo, e convocato il trasgressore od obbligato se richiesto, adotta un Provvedimento con il quale:
a) accoglie le argomentazioni di questi ultimi ed archivia il procedimento;
b) rigetta le argomentazioni e quindi ingiunge il pagamento di una somma compresa tra il minimo ed il massimo previsti dalla norma infranta.
Qualora non venga effettuato il pagamento in misura minima prevista nel Verbale, e non vengano presentati scritti difensivi, l’Autorità competente viene a conoscenza della violazione mediante il rapporto che l’Organo accertatore invia; quindi, in assenza di scritti difensivi, adotta un Provvedimento con il quale ingiunge il pagamento di una somma compresa tra il minimo ed il massimo previsti dalla norma infranta.
Contro il Provvedimento – Ingiunzione dell’Autorità competente, è possibile presentare ricorso al Giudice di Pace, competente per territorio del luogo della commessa violazione.