E’ vietato abbandonare rifiuti su terreni pubblici, privati e sulla pubblica via (divieto sanzionato dall’art 192 comma 1 del testo unico sull’ambiente Decreto legislativo 152/06 – sanzione euro 206,00)
E’ utile ricordare che il proprietario del suolo oggetto dell’illecito è corresponsabile con il materiale esecutore della violazione.
QUINDI CHE FARE? Modalità di comportamento
- Se si ha la necessità di smaltire rifiuti di natura domestica assimilabili agli urbani si utilizzeranno i cassonetti RSU negli orari consentiti dall’Ordinanza Sindacale 145/00 (dalle ore 18,00 alle ore 22,00 – sanzione per la violazione euro 50,00)
- Se si ha la necessità di smaltire rifiuti speciali come:
- beni durevoli (frigoriferi, televisori, lavatrici ,congelatori ecc…) vanno consegnati al rivenditore
- imballaggi (cartoni): vanno compattati, inseriti ordinatamente l’uno dentro l’altro, consegnati o a ditta autorizzata o depositati alla chiusura fuori dall’esercizio commerciale (violazione euro 206,00)
- materiale edile di risulta: mattonelle, servizi igienici, ecc.. servirsi sempre di ditta autorizzata e mai di piccoli trasportatori senza licenza.
- raccolta differenziata: plastica, carta , metalli, pile esauste, olio da frittura domestica: utilizzare gli appositi cassonetti o conferire all’isola ecologica di via Golfo di Taranto o via Blandamura o di via Crispi, o di Via Mediterraneo. Utilizzare per informazioni numero verde AMIU 800013739.
Abbandonare rifiuti speciali (pericolosi e non), da titolare o dipendente d’impresa, costituisce reato perseguibile ai sensi del codice penale.
NORMATIVA ALLEGATA:
ORDINANZA SINDACALE n° 145 del 22 Marzo 2000 – Deposito rifiuti