CIRCOLI PRIVATI

NOTIZIE UTILI

I “Circoli Privati” non necessitano di alcuna autorizzazione per apertura, in quanto l’Art.18 della Costituzione stabilisce che “I cittadini hanno diritto di associarsi senza autorizzazione per fini che non siano vietati dalla Legge”.

I soci fondatori del Circolo, dopo aver ottenuto l’affiliazione da un Ente riconosciuto dal Ministero dell’Interno, comunicano al Comune l’inizio dell’attività ed eventualmente anche della somministrazione di cibi e bevande.

Molto spesso dietro la denominazione di circolo privato può nascondersi l’esercizio di una vera e propria attività aperta al pubblico. Una trasformazione che di fatto inevitabilmente comporta l’estensione ai circoli della disciplina legislativa dettata per le attività pubbliche.

I circoli privati si differenziano dai pubblici esercizi in quanto sono costituiti non in forma di impresa, come questi ultimi, bensì in forma di associazioni riconosciute senza scopo di lucro. Per questo, se ai pubblici esercizi può accedere chiunque indistintamente, ai circoli può accedere solo chi sia in possesso di un tesserino di associazione.

I circoli privati, pur essendo, per la loro natura ed i loro scopi diversi dagli esercizi pubblici, e come tali non assoggettabili, in via generale, alla disciplina di questi ultimi, sono assimilati ad essi limitatamente all’obbligo di munirsi della licenza comunale di pubblica sicurezza per la vendita di vino, birra e altre sostanze alcooliche, anche se praticata ai soli soci (Art 86 RD n° 773 del 1931), norma non abrogata dall’art.1 comma 3 Legge 25 agosto 1991, n.287. Tale licenza è rivolta a prevenire l’alcoolismo, e non si identifica con la licenza di somministrazione, regolata dalla Legge 287/91.

L’art. 4 del DM 17/12/1992 N.564 stabilisce che i locali di circoli privati ove si somministrano alimenti o bevande devono essere ubicati all’interno della struttura adibita a sede del circolo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici. All’esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzano le attività di somministrazione esercitate all’interno.

La Legge 25/08/1991 N.287, più in particolare, subordina la conduzione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, in primo luogo, all’iscrizione del titolare dell’impresa individuale, o del legale rappresentante della società, nel registro degli esercenti il commercio e, in secondo luogo, al rilascio di un’autorizzazione da parte del Comune territorialmente competente (art.3 comma 1).

Pertanto i circoli privati, autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, non hanno la facoltà di esperire un’attività di somministrazione sostanzialmente analoga a quella di un esercizio pubblico.

CONTROLLO DI POLIZIA

La Polizia Locale ed in particolare il Nucleo di Polizia Amministrativa si occupa di controllare la conduzione dei Circoli Privati, ed in particolare verifica che:

  • Le attività imprenditoriali a scopo di lucro non vengano “mascherate” da Circoli Privati;
  • L’ingresso riservato ai Soci venga effettivamente rispettato;
  • All’ingresso sia presente personale che vieti l’ingresso ai non Soci;
  • Venga esposto il cartello con la dicitura “Ingresso riservato ai Soci”;
  • Vengano esposte le comunicazioni riguardanti la somministrazione e l’affiliazione ed i titoli autorizzativi eventualmente necessari;
  • Venga esposto il listino prezzi;
  • Il divieto di fumo venga rispettato.

ALLEGATI:

REGIO DECRETO N° 773 del 18 Giugno 1931

Legge N° 426 del 11 Giugno 1971

LEGGE 287 del 25 Agosto 1991

Decreto Ministeriale N° 564 del 17 Dicembre 1992