Rateizzazione di Riscossione coattiva (Atto di Ingiunzione emesso direttamente dal Comune)

In caso di situazione di oggettiva difficoltà del debitore, questi può chiedere la ripartizione della somma in rate mensili, in numero dipendente dall’entità della somma rateizzata e, comunque, fino ad un massimo di trentasei rate mensili, oppure sospensione del pagamento per un periodo massimo di un anno e successiva ripartizione della somma fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili (art.20 del Regolamento Comunale sulla disciplina delle entrate, – vedi: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE)
Se il numero delle rate è superiore a dodici, il riconoscimento del beneficio di rateizzazione è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria. Sulla somma vengono applicati interessi legali dell’1,5% annuo.
Il debitore decade automaticamente del beneficio di rateazione in caso di mancato pagamento, previo sollecito, anche di una sola rata; in tal caso, il debito residuo viene riscosso immediatamente in un’unica soluzione, nel caso di non  ottemperanza al sollecito.
L’istanza (scarica allegato) può essere consegnata al Comando di Polizia Locale – Ufficio Contravvenzioni, sito in via Acton, 77 (orari: lunedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 – martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30)

Rateizzazione di Riscossione coattiva (Cartella esattoriale o Atto di Ingiunzione emessi dall’Agente della riscossione o Concessionario)

Nel caso la riscossione coattiva venga effettuata tramite Agente della riscossione (Equitalia Servizi) o Concessionario, la richiesta di rateizzazione deve essere rivolta a tale soggetto, che dovrà applicare le stesse condizioni previste dall’art.20 del Regolamento Comunale sulla disciplina delle entrate.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:

MODULO RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE DI ATTO D’INGIUNZIONE FISCALE – (MOD CED A7)