VEICOLI ABBANDONATI

Un chiaro segnale di degrado del territorio è spesso associato al fenomeno dell’abbandono di veicoli non più funzionanti (cd. fuori uso) a cui, pertanto, è rivolta una sempre maggiore attenzione e conseguente attività degli operatori di polizia, finalizzata non solo a sanzionare i responsabili ma anche all’effettiva rimozione dei relitti. In questa pagina si cercherà di rispondere al quesito “cosa fare?” quando sul territorio vi è un veicolo abbandonato.

CARATTERISTICHE DI UN VEICOLO ABBANDONATO

Secondo il D.M. n. 460/1999 un veicolo è considerato abbandonato quando risulta:

  • Privo di targa/he o contrassegno;
  • Privo di elementi strutturali e/o meccanici essenziali per alla circolazione o per la conservazione.

A questo si aggiunge:

  • La presenza del veicolo nello stesso posto da molto tempo;
  • Segnalazioni o informazioni assunte da diversi cittadini;
  • Presenza di sporcizia o erba sotto il veicolo;
  • Presenza di immondizia al suo interno

CHI CONTATTARE

La presenza di un veicolo in stato di abbandono, va segnalata alla segreteria della Sezione Controllo del Territorio.

COSA SEGNALARE

  • Proprio nominativo, dati personali, e numero telefono e/o mail (tali dati non saranno assolutamente divulgati);
  • Luogo ove si trova il veicolo, specificando via, numero civico o altri riferimenti delle vicinanze utili al suo ritrovamento;
  • Descrizione sommaria del veicolo: marca, modello, colore ed indicazioni sullo stato di conservazione.

COME INTERVIENE LA POLIZIA LOCALE

La segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa verrà inoltrata al personale operante su strada, il quale (compatibilmente con richieste prioritarie) effettuerà le seguenti attività:

  • Verifica la presenza del veicolo sul posto;
  • Accerta che il veicolo non sia di provenienza furtiva (in tal caso la normativa ambientale arretra a favore di quella penale)
  • Restituzione del veicolo al legittimo proprietario, se è oggetto di furto;
  • Accerta se le caratteristiche del veicolo corrispondono, ai sensi del D.M. n° 460/1999 art. 1, a quelle relative al suo stato di abbandono;
  • Redazione di un verbale di constatazione sullo stato d’uso e conservazione del veicolo da contestare successivamente al proprietario/obbligato in solido (se individuabili);
  • Rimozione e conferimento del mezzo presso un centro di raccolta se il veicolo è su area pubblica o su area ad uso pubblico.
  • Comunicazione di ritrovamento e conferimento del veicolo all’Ente proprietario o concessionario della strada.

ABBANDONO SU AREA PRIVATA

  • Il regime sanzionatorio è quello del D.Lgs. n. 152/2006, violazioni articoli 192, 231 e 255;
  • Ordinanza con intimazione al trasgressore in solido con il proprietario dell’area ove si trova il mezzo, responsabile a titolo di dolo o di colpa, a provvedere alla rimozione;
  • Esecuzione d’ufficio in caso di inottemperanza con addebito spese;
  • Conferimento del veicolo in un centro di raccolta per la demolizione con richiesta di radiazione dal PRA.
  • Denuncia penale a carico del destinatario inottemperante all’ordinanza per l’accertata violazione dell’art. 255 D.Lgs. n° 152/2006

Che fine fa il veicolo abbandonato…

VEICOLO NON RECLAMATO ENTRO I 60 GIORNI

Trascorsi 60 giorni dalla:

  • avvenuta notifica del verbale di contestazione dello stato d’uso del mezzo;
  • ovvero, in caso di non identificabilità del proprietario, dalla pubblicazione all’albo pretorio del verbale di rinvenimento del veicolo stesso, senza che il proprietario o altro avente diritto lo abbiano reclamato;

Il veicolo, si considera cosa abbandonata ai sensi dell’art. 923 Cod.Civ. e suscettibile, come tale, di occupazione. Il gestore del centro di raccolta procede dapprima alla cancellazione del veicolo dal P.R.A. (consegna targhe, documentazione eventualmente presente nel veicolo, attestazione dell’organo di polizia che ha proceduto al rinvenimento dal quale si evinca che il veicolo non sia stato oggetto di furto) e poi alla successiva rottamazione, salvo che il Comune non ne disponga la vendita, tenuto conto delle condizioni e della funzionalità del veicolo stesso.

VEICOLO RECLAMATO PRIMA DEI 60 GIORNI

Il veicolo viene restituito agli aventi diritto, previo pagamento delle spese e ferme restando l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle vigenti normative sia in materia ambientale sia quelle relative al C.d.S.

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Le normative di riferimento per i veicoli a motore fuori uso o abbandonati, si rinviene nei D.Lgs. n. 209/2003, D.Lgs n. 152/2006 (TUA – Testo Unico Ambientale), D.M. n. 460/1999. Nel campo di applicazione del D. Lgs. n. 209/2003 rientrano i veicoli fuori uso, appartenenti alle categorie M1 ed N1 (classif. direttiva 70/156/CEE), ed i veicoli a motore a tre ruote (classif. direttiva 2002/24/CE) con esclusione dei tricicli a motore categoria L5. Nelle restanti ipotesi non disciplinate dal D. Lgs. n. 209/2003, invece trova applicazione il D.Lgs n° 152/2006 o TUA.

BREVE CLASSIFICAZIONE DEI VEICOLI

Categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo otto posti a sedere, oltre al sedile del conducente.

Categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate.

Veicoli a tre Ruote (non L5): Trattasi di veicoli la cui cilindrata è inferiore od uguale a 50 cm³ se ad accensione comandata, oppure la cui potenza massima netta è inferiore od uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore od uguale a 4 kW per i motori elettrici.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Veicoli classificati M1, N1 ed i tricicli a motore:

  • Si fa riferimento per l’applicazione delle sanzioni all’art. 13, comma 2, del D. Lgs. n. 209/2003 che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 5000 euro (p.m.r. euro 1666,67).

Veicoli non rientranti nelle categorie M1, N1 ed i tricicli a motore:

  • Si fa riferimento all’art. 255, comma 1 del TUA che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 105 a 620 euro (p.m.r. 206,67 euro).

Veicoli abbandonati su aree private:

  • Applicazione della previsione generica dell’art. 255 del TUA, per l’adozione dell’ordinanza ex art. 192 del D.Lgs. 152/06, individuando profili di responsabilità colpevole a carico del proprietario del terreno, soprattutto laddove non sia possibile addivenire all’intestatario della carta di circolazione.

Sanzioni penali art.256 c.2 del D.Lgs. n.152/06

  • Ai sensi dell’art. 256 c.2 del D.Lgs n.152/06, l’abbandono dei veicoli è sanzionato penalmente quando la condotta illecita è posta in essere dai titolari di imprese e dai rappresentanti di enti.
  • Ai sensi dell’art. 255 c.3 del D.Lgs. n 152/06, chiunque non ottempera all’ordinanza del Sindaco ex art. 192, di ripristino dello stato dei luoghi è punito con la pena dell’arresto fino ad un anno.

CONTATTI:

CENTRALINO UFFICI POLIZIA LOCALE:

Tel: 099 7302060

CENTRALE OPERATIVA – PRONTO INTERVENTO:

Tel.: 099 7323204

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