Procedura esibizione documenti
Il conducente del veicolo deve aver con sè i seguenti documenti:
- la carta di circolazione;
- certificato di circolazione del veicolo o certificato di idoneità tecnica per i ciclomotori;
- il certificato di idoneità tecnica per macchine agricole od operatrici;
- la patente di guida valida per la categoria del veicolo condotto;
- certificato di idoneità alla guida (o patente) e un documento di riconoscimento per il conducente di ciclomotore;
- autorizzazione per l’esercitazione alla guida per quella categoria di veicolo (e/o documento personale di riconoscimento) inoltre occorre la patente di guida dell’istruttore;
- certificato di assicurazione obbligatoria e contrassegno.
L’assenza di uno di questi documenti, perché mancante al momento, comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria a carico del conducente, oltre ad una prescrizione che impone l’onere per il conducente (o per il proprietario del veicolo, a seconda se trattasi di documento di guida o di circolazione) di esibire i documenti.
Eventuali altri documenti necessari alla guida
- patente di guida prescritta per l’istruttore per l’esercitazione di guida;
- contrassegno assicurativo per ciclomotore;
- la specifica autorizzazione prescritta o libretto cisterna o il certificato ATP per veicolo adibito a trasporto cose;
- la autorizzazione prescritta per veicolo adibito ad uso diverso da quello risultante dalla carta di circolazione;
- l’autorizzazione prescritta relativa alla targa prova per veicolo adibito a circolazione di prova;
- possesso di CAP o CQC (o certificato di idoneità), per conduzione di veicoli su cui sono previste tali prescrizioni.
Cosa deve fare l’interessato
L’interessato è invitato a presentarsi, di norma entro 20 giorni (o, se ritenuto urgente dall’accertatore, anche meno) presso un qualunque ufficio di polizia o direttamente presso il Comando di appartenenza dell’agente verbalizzante, per esibire il documento richiesto.
Dove presentare i documenti:
- Presso: Comando di Polizia Locale – Ufficio Contravvenzioni, via Acton, 77.
Cosa succede se non vengono esibiti i documenti
L’inosservanza a quanto intimato dall’agente verbalizzante comporterà l’applicazione di una ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria di € 422,00 per violazione all’art. 180 c. 8 del codice della strada.
Inoltre, la mancata esibizione dei documenti entro il giorno fissato determina, oltre all’applicazione della sanzione anzidetta, l’applicazione della stessa sanzione prevista per la loro inesistenza (es. circolazione senza la copertura assicurativa, se non esibita la polizza assicurativa; guida di veicolo senza la patente di guida, se non viene esibita la patente di guida ecc.).
Cosa può verificarsi con l’esibizione dei documenti
Se alla verifica risulta inesistente qualche documento (mai rilasciato o revocato ecc.) oppure se dall’esamina degli stessi emergono delle irregolarità, verranno applicate, a seconda dei casi, le violazioni previste dal CDS (ad esempio: patente scaduta di validità, omessa revisione della carta di circolazione, assicurazione scaduta di validità o veicolo senza copertura assicurativa; mancato uso di lenti durante la guida prescritte dallo stesso documento di guida).
P.S.: I documenti da presentare all’ufficio di polizia, se rilasciati da autorità italiane, possono essere esibiti in fotocopia autenticata con dichiarazione sostitutiva di atto notorio realizzata in autocertificazione (circolare Ministero Interno 18.6.2001, n.300/A/2/33547/106/15); il documento va presentato in originale se espressamente specificato nella richiesta/prescrizione dell´Organo accertatore (Cass.civ., sez.II, 30.10.2009 n.23085).
Ufficio Contravvenzioni
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